Criminal appeal dismissed as inadmissible for new facts and mere complaints on facts already reviewed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Laficara's appeal against the second-instance conviction inadmissible. The defense submitted new arguments in December 2024, but the court rejected them as mere complaints on facts already adequately examined by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 d.P.R. 115/2002; Art. 363-bis c.p.p.: New grounds raised in a criminal appeal must be substantiated by new evidence or legal arguments not previously considered; mere complaints on facts already reviewed or new arguments lacking evidentiary support are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFICARA VINCENZO nato a TAURIANOVA il 12/10/1967 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vincenzo Laficara ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 29 maggio 2018 dal Tribunale di Palmi, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In data 23 dicembre 2024, l'avv. Guido Contestabile, difensore dell'imputato, ha presentato motivi nuovi a sostegno del ricorso. Ritenuto che i primi tre motivi sollevati (Violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 e vizio motivazionale sotto il profilo del travisamento della prova; violazione degli artt. 76 e 95 del medesimo decreto; inosservanza della legge e vizio della motivazione; prescrizione del reato maturata il 27 marzo 2024) non sono consentiti in sede di legittimità.
I primi tre perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (fogli 3 e 4 sent. app.); Considerato che l'inamrnissibilità del ricorso originario investe i motivi nuovi, i quali pertanto devono essere dichiarati inammissibili; Considerato che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (invocata con il quarto motivo di ricorso);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere etens ure DEPOSITATA Il idente..