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Ordinanza — n. 16017/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic legal arguments lacking specific factual grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16017/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico Morelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Morelli challenged a second-instance judgment confirming his conviction for theft, arguing violations of the procedural code and the penal code regarding the court's reasoning. The court rejected these claims as generic and insufficiently supported by specific legal or factual grounds required for a valid cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 589 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and grounded in particular legal or factual errors; generic complaints lacking precise reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal arguments procedural code violations lack of factual grounds theft conviction appeal motivi di cassazione istanza di revisione penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché entrambe le doglianze sulla motivazione si appalesano generiche in quanto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod.
Art. 589 cod. pen.
Domenico Morelli ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia emessa il 9 marzo 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia in ordine al reato di cui all'art. 589 cod.
art. 589 cod. pen
Domenico Morelli ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia emessa il 9 marzo 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen.
artt. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché entrambe le doglianze sulla motivazione si appalesano generiche in quanto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 26/08/1960 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Domenico Morelli ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia emessa il 9 marzo 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 589 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché entrambe le doglianze sulla motivazione si appalesano generiche in quanto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. app.), nonché volte entrambe a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore dIl esidente Pumic -