Cassation appeal dismissed as mere factual complaints reserved for the trial court under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Public Prosecutor inadmissible because it challenged the judge of peace's factual findings. The prosecutor argued the trial court erred in acquitting the defendant of the crime in Article 582 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that such complaints constitute mere grievances regarding facts, which are exclusively reserved for the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 d. Igs. n. 274 del 2000; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against non-appealable judgments by the public prosecutor are inadmissible if they consist solely of complaints regarding the evaluation of evidence or the logic of the reasoning, as these issues fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: DE OLIVEIRA ROMULO nato il 19/10/1984 avverso la sentenza del 18/09/2024 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma con la quale De Olivdra Romulo, imputato del reato di cui all'art. 582 cod. pen., è stato assolto perché il fatto non sussiste; che il Tribunale di Roma, correttamente, ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile da parte del pubblico ministero in forza di quanto stabilito dall'art. 36 d.
Igs. n. 274 del 2000; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denuncia una erronea valutazione delle risultanze probatorie e illogicità della motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché volto a prefigurare una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 0