Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to filing outside statutory time limits under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Diana and Sanatescu inadmissible without procedural formalities. The appellants challenged the agreed sentence for crimes under Articles 56, 110, 624, and 625 of the Penal Code. The court rejected the appeal because it was lodged outside the specific time limits established by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against agreed sentences must be filed within the strict time limits provided by law; failure to comply renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISTIAN DIANA (CUI 04W5QHM) nato il 20/02/1998 SANATESCU SIMONA IRINA (CUI 06B7OZM) nato il 02/12/2000 avverso la sentenza del 07/09/2024 del TRIBUNALE di ROMA\dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Cristian Diana e Sanatescu Simona Irina ricorrono, con atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Roma pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato, così come previamente riqualificato, di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen., e che le ricorrenti devono essere condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0