Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding motivation vices in peace court appeal judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the judgment on grounds of defective reasoning. The appellant argued that the lower court's decision contained vices of motivation, but the Court noted that such appeals against peace court judgments are barred by specific procedural statutes. Consequently, the Court rejected the claim and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis del d.lgs. n. 274/2000: Appeals to the Court of Cassation based on vices of motivation are inadmissible for judgments confirming appeals against peace court rulings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI STEFANO nato a BARGA il 05/02/1989 avverso la sentenza del 16/07/2024 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Martini Stefano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal giudice di pace per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, al di là della loro enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Vista le due memorie depositate dal difensore del ricorrente, che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0