Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15648/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violation of time limits under Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15648/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Diano inadmissible without formalities. Diano challenged a first-instance judgment regarding a negotiated penalty for crimes under Articles 61, 110, 581, 583, and 585 of the Penal Code, arguing a violation of the trial rule in Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was filed outside the specific time limits established by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging a violation of the trial rule under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if filed outside the time limits strictly prescribed by Article 448, paragraph 2-bis.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural time limits trial rule violation negotiated penalty Code of Criminal Procedure reati contro la pubblica autorità concussione reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
in riferimento al capo C), va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 - bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Artt. 61, n. 11 - octies, 81, 110, 336, 581, 583, 585, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 21/02/1977 avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Diano Giuseppe ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata per i reati di cui agli artt. 61, n. 11 - octies, 81 cpv., 110, 336 cod. pen. (capo A), 61, n. 11 - octies, 110, 581, 583, comma 1, n. 1, 585 cod. pen. (capo B), 110, 340 cod. pen. (capo C);

Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in riferimento al capo C), va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/