Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violation of time limits under Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Diano inadmissible without formalities. Diano challenged a first-instance judgment regarding a negotiated penalty for crimes under Articles 61, 110, 581, 583, and 585 of the Penal Code, arguing a violation of the trial rule in Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was filed outside the specific time limits established by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging a violation of the trial rule under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if filed outside the time limits strictly prescribed by Article 448, paragraph 2-bis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 21/02/1977 avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Diano Giuseppe ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata per i reati di cui agli artt. 61, n. 11 - octies, 81 cpv., 110, 336 cod. pen. (capo A), 61, n. 11 - octies, 110, 581, 583, comma 1, n. 1, 585 cod. pen. (capo B), 110, 340 cod. pen. (capo C);
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in riferimento al capo C), va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 - bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/