Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentative critique against lower court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for aggravated theft by contesting the exclusion of non-prosecutability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this ground because it merely reiterated an argument already dismissed in the second instance without providing a new, specific legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely repeat arguments already examined and rejected in the appellate judgment without offering a specific, argumentative critique that fulfills the typical function of a legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCO MARCO nato a OLBIA il 22/05/1992 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cocco Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato concorsuale di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito (cfr. pag. 9), dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il