Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal regarding sentencing agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's characterization of the crime as theft in a dwelling rather than fraud, arguing an error in legal qualification. However, the court ruled that by accepting the sentencing agreement in the second instance, the appellant waived the right to contest this specific issue on appeal, rendering the cassation request inadmissible under the new procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The power of disposition granted to the parties by the new Art. 599-bis c.p.p. limits the second-instance judge's cognizance and has preclusive effects on the entire proceedings, including the legality trial, similarly to a waiver of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FLORIO GIANLUCA nato a BENEVENTO il 21/05/1987 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Florio Gianluca ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Messina in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599 - bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta l'erronea qualificazione del fatto come furto in abitazione anziché come truffa — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 - bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 - bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso