Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15644/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete advantage and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15644/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by De Luca and Lisenni inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment that annulled a first-instance conviction on the grounds that the crimes had expired under the statute of limitations. The court rejected the appeal because the first ground lacked a concrete advantage for a different acquittal formula, and the second ground was too generic without specific evidence of a more favorable outcome.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 129, comma 2 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation against a judgment declaring a crime extinguished by prescription is inadmissible unless the appellant demonstrates a concrete and specific advantage deriving from the removal of that judgment, such as obtaining a more favorable acquittal formula.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations prescription of crimes concrete advantage requirement inadmissibility of appeal acquittal formula preference risarcimento alle vittime di reati prescrizione della pena risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 129, comma 2 c.p.p.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA ANTONIO nato a MILANO il 23/05/1971 LISENNI ANGELA nato a POZZUOLI il 09/05/1969 avverso la sentenza del 21/02/2024 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati De Luca Antonio e Lisenni Angela ricorrono, con atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che, in qualità di giudice di appello della sentenza del giudice di pace di Viterbo, ha annullato la sentenza impugnata per essere i reati per cui vi è stata condanna prescritti già al momento della pronuncia di primo grado, conseguentemente revocando le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'erronea declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto l'interesse al ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con diversa e più favorevole formula, impone l'individuazione dell'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, con l'indicazione degli atti dai quali lo stesso possa essere desunto;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è intrinsecamente generico, in quanto non indica gli elementi concreti dai quali evincere che il giudice sarebbe dovuto addivenire ad una assoluzione più favorevole all'imputato di quella per prescrizione; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d