Ordinanza — n. 15638/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMMO DANIELE nato a ROSSANO il 16/06/1981 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Palumnno Daniele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento alla esclusone della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in particolare, a fronte del riconoscimento della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., il ricorrente, non indichi le ragioni che porterebbero a ritenere non sussistente la causa ostativa della comportamento abituale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 15638/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMMO DANIELE nato a ROSSANO il 16/06/1981 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Palumnno Daniele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento alla esclusone della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in particolare, a fronte del riconoscimento della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., il ricorrente, non indichi le ragioni che porterebbero a ritenere non sussistente la causa ostativa della comportamento abituale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0