Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity, rejecting vague arguments lacking concrete case adherence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Marcello Passalacqua's appeal inadmissible for failing to address the specific grounds of the lower court's decision. The appellant challenged the dismissal of his claim regarding attempted burglary but offered only generic arguments detached from the actual facts. The court rejected these submissions as legally insufficient, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to cover procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic assumptions lacking a concrete connection to the specific case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA MARCELLO nato a CATANZARO il 27/03/1990 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Passalacqua Marcello ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di condanna per il reato di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità, è inammissibile in quanto si risolte in assunti generici privi di aderenza al caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0