Cassation appeal dismissed for being generic and lacking correlation with the appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bevilacqua Damiano Vincenzo inadmissible due to a generic ground of review. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding the attribution of the theft crime to him. The court rejected this because the argument lacked the necessary correlation with the specific reasons underpinning the appealed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: Appeal grounds are inadmissible if they are intrinsically indeterminate or fail to correlate with the reasons on which the contested decision is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 01/02/1982 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bevilacqua Damiano Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per furto in abitazione pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento all'attribuibilità del reato al ricorrente, è generico alla luce del principio sancito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in forza del quale motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando, come nella specie, difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0