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Ordinanza — n. 15633/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of document production and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15633/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for procedural nullity due to a missing interrogation and claimed errors in the lower court's factual assessment. The court rejected these claims because the appellant failed to produce evidence for the alleged nullity and raised factual grievances without specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal alleging nullity based on missing documents is inadmissible without formal production of evidence, and complaints regarding factual evaluation are inadmissible in cassation unless accompanied by specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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procedural nullity missing document production factual complaints cassation inadmissibility onus of proof legal criticism requirement criminal procedure bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERON SIMONE nato a CUGGIONO il 03/09/1980 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ceron Simone ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del conseguente decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti successivi, per omesso interrogatorio nella fase delle indagini, è inammissibile per varie e concorrenti ragioni: - anzitutto, non risponde al principio di autosufficienza, tenuto conto che Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329 - 01); - in secondo luogo, è manifestamente infondato, alla luce della tardività della richiesta di interrogatorio rispetto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sulla scorta i dati processuali indicati dalla Corte di appello, non contrastati dal ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e alla non corretta valutazione del compendio probatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 10);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.