Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence for theft due to failure to balance aggravating and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred by failing to balance statutory aggravating and mitigating circumstances when setting the sentence. However, the court noted that the appellant had previously accepted the penalty quantification in the appeal act and that the final sentence remained within statutory limits, rendering the error non-justiciable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615-ter cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An error in balancing aggravating and mitigating circumstances is not admissible on appeal if the appellant accepted the penalty quantification and the resulting sentence does not exceed statutory limits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPANZANO CARLO nato a CALTANISSETTA il 10/12/1966 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Crapanzano Carlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A), mentre ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 615- ter, primo comma, secondo comma n.1 e comma terzo cod. pen., procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza, in particolar modo deve osservarsi che la pena base, individuata già dal Tribunale in tre anni di reclusione (senza operare il bilanciamento per le attenuanti generiche applicate riducendo la pena come sopra determinata), è stata espressamente accettata con l'atto di appello, una volta confermata (come avvenuto) "la qualificazione del reato più grave" (cfr. pag. 27 atto di appello); al riguardo si rileva che le modalità di computo della pena sono erronee, poiché non risulta effettuato il bilanciamento della aggravante di cui ai commi 2 e 3 del 615 ter cod. pen. con le attenuanti generiche — ma ciò, si ripete, aveva già fatto il Tribunale senza suscitare alcuna reazione da parte dell'imputato appellante che anzi aveva espressamente dichiarato di accettare tale quantificazione della pena — l'errore sarebbe rilevabile di ufficio solo nel caso in cui avesse determinato una pena illegale, il che nella specie non accade dato che la pena inflitta non eccede i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché dagli artt. 65 e 71 e seguenti, cod. pen., né i limiti edittali previsti per la singola fattispecie di reato (cfr.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.