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Ordinanza — n. 15631/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific reasoning on sentencing increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15631/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Daki Youssef inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to sufficiently justify the sentencing increase for accessory crimes. The court rejected this, noting that since the appellate court already recognized the continuity of the crime under Article 81 of the Penal Code, detailed reasoning on the specific increase was unnecessary given the reduced base sentence.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The court's decision on the continuity of crimes under Article 81 of the Penal Code obviates the need for specific motivational effort regarding the sentencing increase for accessory crimes when the total penalty is significantly reduced compared to the first instance.

Parole chiave

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continuity of crimes accessory offenses sentencing increase inadmissible appeal lack of motivation Article 81 Penal Code Court of Cassation reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKI YOUSSEF nato il 03/10/1984 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Daki Youssef ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per due episodi di furto consumato e uno di furto tentato, mentre, riconoscendo la continuazione con il reato, già giudicato, di ricettazione, ha rideterminando la pena in mesi otto di reclusione a titolo di aumento complessivo per i tre reati satellite oggetto del presente giudizio;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce sia l'omessa motivazione sul secondo motivo di appello che lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio sia il difetto motivazionale sulla entità dell'aumento applicato in continuazione, è manifestamente infondato poiché tiene conto delle specifiche ragioni della decisione: la Corte di appello ha accolto il motivo di appello in ordine al riconoscimento della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e, pertanto, l'aumento di pena per ciascun reato satellite non richiedeva particolare impegno motivazionale, dato che la pena applicata per i titoli di reato oggetto di processo risulta più che dimezzata rispetto a quella inflitta dal Tribunale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso