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Ordinanza — n. 15628/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments were already properly examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15628/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Papillo Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for seventeen thefts, but the court found his arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the Milan Court of Appeal. Consequently, the court ruled that no new specific criticism of the lower court's reasoning was presented, warranting dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of appeal without specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduced arguments second instance review procedural dismissal theft conviction licenziamento per furto risarcimento per atto illecito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPILLO DOMENICO nato a GEROCARNE il 04/02/1962 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Papillo Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, ne ha confermato la condanna per 17 episodi di furto; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merto e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 5 su circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. e pag. 6 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/04