Italian court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for inadmissible factual complaints and unsupported arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Longobardi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Longobardi challenged his conviction for fraudulent and documentary bankruptcy, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding his liability and witness testimony. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints barred in cassation proceedings and found the fourth ground of appeal manifestly unfounded due to adequate motivation and the application of a mitigating institution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be based on mere factual complaints or unsupported arguments regarding the evaluation of evidence and the granting of mitigating circumstances, as the supreme court reviews only legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI SALVATORE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/05/1970 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Longobardi Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi 3) e 5); Rilevato che il primo e il terzo motivo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in relazione rispettivamente alla responsabilità dell'imputato e alla valutazione delle prove testimoniali offerte da curator e liquidatore, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che fa leva sulla riconducibilità della condotta alla fattispecie di bancarotta semplice, è inedito; Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena anche in relazione all'aumento applicato per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è manifestamente infondato, in quanto: il giudice di merito fornisce adeguata motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. punto 4.2., pagg. 4 e 5); l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non è stata né contestata né riconosciuta, è stata invece applicata la c.d. continuazione fallimentare che è un istituto a favore del reo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec