Criminal appeal dismissed as inadmissible for new grounds lacking functional connection to original appeal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Boncristiano Maurizio inadmissible due to a lack of functional connection between the new ground of continued crimes and the original appeal reasons. The appellant argued for a violation of motivation regarding the non-recognition of crime continuation under Article 81 of the Penal Code, but the court found this ground was already inadmissible in the appellate instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.: New grounds of appeal must be functionally connected to the original appeal; grounds lacking such connection are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCRISTIANO MAURIZIO (CUI 004F60S) nato a MILANO il 09/12/1959 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Boncristiano Maurizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, ne ha confermato la condanna per vari tentativi di furto; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra reati ex art. 81 cpv. cod. pen. richiesta in appello con i motivi aggiunti, è inammissibile perché era già inammissibile in grado d'appello (art. 591 comma 4 cod. proc. pen.) trattandosi di censura priva di connessione con quelle principali (concernenti l'art. 131 bis cod. pen. e l'entità della pena); al riguardo va ricordato che «i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari», (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il