Italian Court dismisses appeals against theft convictions for generic grounds and failure to specify facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against their theft convictions inadmissible. The defendants argued for the exclusion of testimony and violations of sentencing rules, but the court rejected these claims as generic or lacking specific factual support. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints regarding evidence or sentencing rules without indicating positive omitted elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NMOUSSI ZAKIA nato il 17/07/1977 NMOUSSI MOURAD nato il 15/01/1986 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Nmoussi Zakia e Nmoussi Mourad ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna degli imputati per reati di furto e di utilizzo indebito delle carte di credito agli stessi rispettivamente ascritti, procedendo però a rimodulazione del trattamento sanzionatorio;
Rilevato che il ricorso proposto da Nmoussi Zakia è inammissibile in quanto: - il primo motivo, con il quale eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da Giovanni Mazza, è generico, poiché non risponde all'onere che grava sulla parte di chiarire l'incidenza della prova ritenuta inutilizzabile sul complessivo compendio probatorio posto a base della affermazione di responsabilità (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01); - il secondo motivo, che deduce violazione di legge per mancata applicazione della regola di cui all'art. 2 comma quarto cod. pen., è inammissibile, poiché, a fronte di una riduzione della pena in appello (in accoglimento, quindi del motivo di gravame proposto), è lo stesso ricorrente a sostenere che l'indicazione di una pena base stabilita in anni cinque non consente di stabilire se il calcolo sia frutto di una erronea applicazione della legge penale; - il terzo motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è intrinsecamente generico poiché non indica quali elementi positivi, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato, nel caso concreto, la concessione del beneficio invocato;
Rilevato che il ricorso proposto da Nmoussi Mourad è inammissibile in quanto: - il primo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione dell'autore del rato di furto ascritto al ricorrente, si esaurisce in mere deduzioni in fatto non consentite in sede di legittimità; - il secondo motivo, che lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena, è intrinsecamente generico poiché non indica quali elementi positivi, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato, nel caso concreto, la concessione del beneficio invocato Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende