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Ordinanza — n. 15624/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for generic and unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15624/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tortorelli Pio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding the objective damage caused, but the court found this argument generic as it failed to address the specific economic value of stolen goods. Furthermore, the claim of excessive sentencing was rejected because the trial judge's discretion in grading the penalty was deemed adequately justified.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.4 cod. pen.; Art. 625 n.7 cod. pen.: An appeal claiming a mitigating circumstance is inadmissible if it is generic and does not substantively confront the reasons regarding the objective damage, while claims of excessive sentencing are rejected when the trial judge's discretion is properly exercised.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument mitigating circumstance objective damage discretionary sentencing aggravated theft procedural costs aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.4 cod. pen.
Art. 625 n.7 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORELLI PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/04/1970 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tortorelli Pio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.7 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è generico poiché non si confronta con le ragioni della decisione che fanno leva sulla entità oggettiva del danno patrimoniale cagionato, ritenuto non irrisorio alla luce del valore economico dei beni sottratti;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il