Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific legal and factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ravasio Alessio inadmissible regarding a conviction for theft and fraud. The sole ground of appeal, alleging a lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances, was rejected as it offered only generic deductions without specific legal or factual support. The court ruled that a sufficient reference to decisive elements by the lower court was already present, rendering the complaint infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal or factual reasons, as a mere reference to decisive elements by the lower court suffices to justify the denial of mitigating circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASIO ALESSIO nato a ALZANO LOMBARDO il 07/10/1986 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ravasio Alessio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 99 comma quarto e 624 cod. perì.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen.
è inammissibile, perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed inoltre è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il