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Ordinanza — n. 15622/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of conciliatory benefit in fine reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Picchi Marsel inadmissible without formalities. The appellant argued a defect in reasoning regarding the lack of deflationary benefits in the fine reduction, but the court noted the chosen definition did not include any reduction for the conciliation procedure. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal based on the alleged absence of deflationary benefits in a fine reduction is inadmissible when the conciliatory procedure explicitly does not provide for such a reduction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility conciliatory procedure benefits fine reduction absence Art 599-bis c.p.p. Art 610 c.p.p. riduzione della multa riscossione di pene pecuniarie condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCHI MARSEL nato il 03/02/1998 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOidato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Picchi Marsel ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione perché l'imputato non avrebbe beneficiato di "alcun vantaggio deflattivo in termini di riduzione della multa" non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta che, peraltro, non contempla alcuna riduzione per il rito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/