Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to untimeliness and lack of specific complaint regarding accessory penalty duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's acceptance of a settlement for a serious injury crime involving a weapon, specifically targeting the fixed five-year duration of the accessory penalty. The court rejected the appeal because the first ground was untimely and the second ground lacked a formal complaint, noting the statutory duration is a discretionary sanction tied to the main sentence's severity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 29 c.p.: An appeal challenging the duration of an accessory penalty is inadmissible if not formally complained of in the settlement agreement or if the ground is untimely, as the duration is a discretionary element subject to judicial evaluation of the crime's gravity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCARELLA LUCA nato a TARANTO il 28/09/1997 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mancarella Luca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto il concordato proposto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di lesione personale grave, aggravato dall'uso di arma;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. dell'interdizione dai pubblici uffici, è inammissibile sia perché inedito sia perché non sentito dalla modalità definitoria prescelta; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. nella parte in cui predetermina nella misura fissa di anni cinque la durata della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, è irrilevante, dato che nel presente processo non risulta ritualmente proposta alcuna doglianza sulla misura della pena accessoria; ed inoltre è manifestamente infondato, posto che si tratta di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua), e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio (cfr.
Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, Andolfi, Rv. 284417 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così