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Ordinanza — n. 15616/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for mere factual complaints violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15616/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rules and failed to properly evaluate evidence regarding the theft conviction. The court rejected these claims as baseless factual complaints, noting the trial judge correctly applied the principle of free evaluation of evidence by connecting individual proof elements.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when it consists merely of factual complaints against the evaluation of evidence, as the trial judge is bound to freely assess the consistency and connection of proof elements.

Parole chiave

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theft conviction appeal free evaluation of evidence procedural inadmissibility factual complaints rejection Cassation procedure rules imputazione di furto furto di lieve entità tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMI MAURO nato a PADOVA il 30/10/1967 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Adami Mauro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di lege e vizio di motivazione per inosservanza della regola valutativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., si esaurisce in mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; il motivo inoltre è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto buon governo del principio stabilito dal citato art. 192, comma 3, apprezzando la consistenza dei singoli elementi, poi posti in connessione tra loro (cfr. pagg. 3 e 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0