Cassation court dismisses appeal as generic and lacks argumentative comparison with lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Federico Mannato inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under the Penal Code, arguing a defect in the lower court's reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected this claim because the appeal consisted solely of generic assertions without any specific argumentative comparison to the reasons provided in the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic allegations of a defect in reasoning that fail to provide a specific argumentative comparison with the reasons given in the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNATO FEDERICO (CUI 043NG9I) nato a ROMA il 11/09/1982 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mannato Federico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 61 n. 5, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., riducendo, però, l'entità della pena inflitta; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico, perché si esaurisce in generiche affermazioni in fatto prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (cfr. pag. 5 appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/