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Ordinanza — n. 15613/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to indeterminacy of damage quantification complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15613/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the compensation amount was intrinsically indeterminate and unprecedented. The appellant argued that the appellate court violated procedural canons by reducing damages, but the court found no merit in this claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 578 cod. proc. pen.; The complaint regarding the quantification of damages is inadmissible if it is intrinsically indeterminate and lacks a specific legal basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal indeterminate complaint damage quantification procedural canon Cassation dismissal risarcimento del danno civile risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 578 cod. proc. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al canone stabilito dall'art. 578 cod.
art. 578 cod. proc. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al canone stabilito dall'art. 578 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Moscuzza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPAGNONE MARCO nato a ROMA il 10/07/1986 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Compagnone Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Roma, ha assolto il predetto ricorrente dai fatti di ingiuria, perché non più previsti dalla legge come reato, mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i residui addebiti, confermando per questi ultimi la statuizione risarcitoria in favore della parte civile, ridotta però nel suo ammontare;

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al canone stabilito dall'art. 578 cod. proc. pen. come interpretato dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è limitata a prendere atto della causa estintiva, ma, stante la presenza della parte civile, ha valutato la sussistenza delle condotte illecite e la loro riconducibilità all'imputato (cfr. prima pagina dei "motivi della decisione"), in ossequio al canone valutativo indicato, da ultimo, da Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Moscuzza, Rv. 286880 - 01); Ritenuto che la doglianza sulla quantificazione del risarcimento del danno è intrinsecamente indeterminata e inedita; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci