Italian Court dismisses appeals against sentencing as generic grounds and internal contradictions are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for omitted mitigation and alleged illegal sentencing, but the court rejected these as generic or based on internal calculation errors rather than statutory limits. Furthermore, the court resolved an apparent contradiction in the first-instance judgment regarding one defendant's guilt by noting the defendant had not contested the specific charge during the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 23 e seguenti cod. pen.; The grounds for appeal must be specific and substantiated, not generic or based on internal procedural errors, and apparent contradictions in the lower court's decision are resolved by examining the full context of the facts and the appellant's conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLEZZA CARMINE nato a AVELLINO il 19/02/1980 CENTRELLA MARIO nato a AVELLINO il 05/06/1972 ROMAGNUOLO ANTONIO nato a ALTAVILLA IRPINA il 16/03/1967 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; .- . Rilevato che Bellezza Carmine, Centrella Mario e Romagnuolo Antonio ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha recepito il concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. nei confronti dei primi due imputati mentre, in parziale accoglimento dell'appello, ha ridotto la pena applicata al terzo, in relazione alla commissione di vari delitti di furto in abitazione nonché di altri delitti contro il patrimonio;
Ritenuto che i motivi dei ricorsi di Bellezza Carmine e Centrella Mario - omessa motivazione sul diniego attenuanti generiche e sulla esclusione di cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. per il primo; illegalità della pena per il secondo- sono inammissibili in quanto: - non consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta; - generici poiché non indicano quale, tra le cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., sarebbe in concreto sussistente; - qualificano come illegale una pena, deducendo un mero errore di calcolo interno, mentre la pena è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in (eventuale) violazione di legge (Sez.
U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023 Sacchettino, Rv. 283886 - 01). Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Romagnuolo Antonio, con cui si contesta l'entità della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) in relazione ai precedenti penali dell'imputato; Considerato che il motivo aggiunto proposto dal difensore di Centrella — con il quale si evidenzia "l'illegalità dell'accordo sulla pena" in quanto involgente anche il capo 6 dal quale il ricorrente sarebbe stato assolto in primo grado (cfr. pagg. 84 e 85 sentenza di primo grado) — è manifestamente pretestuoso, considerato che: - il dispositivo della sentenza di primo grado contiene statuizioni apparentemente contraddittorie poiché dichiara Centrella Mario colpevole dei reati di cui ai capi 1, 4, 6, 6 bis, 9 e 11, ma al contempo assolve l'imputato dal reato di cui al capo 6); - tale apparente contraddizione è agevolmente risolubile, tenuto conto che: anzitutto il Tribunale individua, "con assoluta certezza", in Centrella Mario uno degli autori del reato di cui al capo 6)- furto ai danni di Filomena Bocchino (cfr. pag. 39 sentenza di primo grado); in secondo luogo, è pacifico che il Tribunale abbia applicato per il reato di furto di cui al capo 6), ritenuto satellite, un aumento di pena di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa (cfr. pagg. 83 e 84); - nel proporre appello, Centrella non si duole della contraddizione "interna" al dispositivo, né contesta l'affermazione di responsabilità per il capo 6) e l'entità della pena applicata a tale titolo; - la proposta di concordato, presentata nell'interesse di Centrella, ricomprende anche il capo 6) così dimostrando ulteriormente che la parte non nutriva dubbi sulla intervenuta condanna anche a tale titolo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che, tenuto conto del diverso grado di colpa, si stima equa in euro quattromila a carico di Bellezza Carmine e Romagnuolo Antonio e in euro cinquemila a carico di Centrella Mario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e Bellezza Carmine e Romagnuolo Antonio al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende e il solo Centrella Mario al pagamento della somma di euro cinquemila in favore dell