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Ordinanza — n. 15610/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it does not concern the expression of the accused's will.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Taisiia Tereshchenko inadmissible regarding her conviction for cocaine possession. The court ruled that the appellant's complaint concerned a violation of law and lack of reasoning, which fall outside the specific grounds permitted for admissibility under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; complaints regarding violation of law or reasoning defects are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal expression of will correlation request judgment legal qualification error penalty illegality Cassation procedure criminal appeal grounds motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Taisiia Tereshchenko ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Genova emessa in data 22 gennaio 2025 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Legge n. 103 del 23 giugno 2017
art. 444 cod. proc. pen
Taisiia Tereshchenko ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Genova emessa in data 22 gennaio 2025 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERESHCHENKO TAISIIA nato il 01/10/1984 avverso la sentenza del 22/01/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Taisiia Tereshchenko ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Genova emessa in data 22 gennaio 2025 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina in due panetti del peso di gr. 448,520 e 553,830 in Genova il 25 luglio 2. Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F. , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 8 apr