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Ordinanza — n. 15608/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not fit statutory exceptions under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15608/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alban Norja inadmissible, ordering him to pay €4,000 in costs. Norja challenged a Bari court's sentencing decision based on a lack of non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this argument because the cited grounds do not fall within the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are inadmissible if the grounds do not concern the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure lack of non-punishment grounds sentencing decision review procedural exceptions motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
Alban Norja0 ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bari emessa in data 11 dicembre 2024 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di grammi 927,60, in Bari il 12 giugno 2024.
art. 444 cod. proc. pen
Alban Norja0 ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bari emessa in data 11 dicembre 2024 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORJA ALBAN nato il 25/07/1988 avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Alban Norja0 ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bari emessa in data 11 dicembre 2024 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di grammi 927,60, in Bari il 12 giugno 2024.

2. Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F. , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso