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Ordinanza — n. 15602/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it does not concern the expression of the accused's will.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15602/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Luigi Peluso inadmissible. Peluso challenged a lower court's application of the statute of limitations, arguing a violation of law regarding non-punishment grounds. The court ruled that the complaint did not fall within the permissible grounds for appeal under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; complaints regarding the statute of limitations are inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations non-punishment grounds inadmissible appeal expression of will Cassation procedure motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 444 cod. proc. pen.
Salvatore Luigi Peluso ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce emessa in data 17 dicembre 2024 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod.
cod. pen.
309 e 337 cod. pen. commessi in Specchia e Tricase il 29 agosto 2024.
art. 444 cod. proc. pen
Salvatore Luigi Peluso ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce emessa in data 17 dicembre 2024 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO SALVATORE LUIGI nato a TRICASE il 16/06/1961 avverso la sentenza del 17/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Salvatore Luigi Peluso ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce emessa in data 17 dicembre 2024 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Specchia e Tricase il 29 agosto 2024.

2. Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La 1. sigliera est. Ma rena