Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it does not concern the expression of the accused's will.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Luigi Peluso inadmissible. Peluso challenged a lower court's application of the statute of limitations, arguing a violation of law regarding non-punishment grounds. The court ruled that the complaint did not fall within the permissible grounds for appeal under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must concern the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; complaints regarding the statute of limitations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO SALVATORE LUIGI nato a TRICASE il 16/06/1961 avverso la sentenza del 17/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Salvatore Luigi Peluso ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Lecce emessa in data 17 dicembre 2024 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Specchia e Tricase il 29 agosto 2024.
2. Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La 1. sigliera est. Ma rena