Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing lack of leniency grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for leniency based on the drug's intended personal use, but the court found the evidence of packaging tools and prior convictions proved a trafficking intent. Consequently, the court rejected the claim that the crime lacked sufficient gravity to warrant punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of leniency requires a complex evaluation of all case specifics, including prior convictions and the scale of the offense, and cannot be based on mere stylistic clauses or unsubstantiated assertions of personal use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOGRANDE FRANCESCO nato a GIOIA DEL COLLE il 24/06/1977 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Francesco Leogrande ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di di condanna emessa dal Tribunale za 990. appello di L'P,quila che ha confermato la sente di Teramo in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/1 2. Rilevato che il primo motivo (articolato in quattro sub-mot), con cui il ricorrente ha dedotto violazione i legge e vizio di motivazione in relazione alla d affermazione della responsabilità penale, alla prova circa la finalità di spaccio, al mancato inquadramento della condotta nell'illecito amministrativo e nella mancanza di motivazione atteso che la responsabilità si è desunta solo dal dato ponderale è vagliate e disattese inammissibile in quanto reiterativo di censure già adeguatamente dalla Corte di appello con percorso argomentato coerente e privo di vizi logico- giuridici, a cui il ricorrente non contrappone alcune valida ragione di fatto o di diritto quanto piuttosto una lettura alternativa delle risultanze in atti.
La Corte territoriale ha posto l'accento sulla documentazione Arta e la deposizione testimoniale resa dal ten. Parretta cda cui è emerso che in occasione grammi di sostanza stupefacente rinvenuti in dosso al perquisizione, oltre ai tre sono stati trovati all'interno di un casotto due barattoli di vetro contenenti della ricorrente, sostanza stupefacente che consentiva il confezionamento di 36 e 82 dosi singole e che nella circostanza sono stati altresì rinvenuti un bilancino di precisione custodito sostanza stupefacente. E' di insieme ai barattoli oltre che un coltello ancora intriso Leogrande non sì è mai dichiarato assuntore di sostanza limitandosi a ribadire stato inoltre affermato che il stupefacente.
Con detti argomenti il ricorso non si confronta uso personale . che lo stupefacente era destinato ad dell'elemento 3. Del pari inammissibile il quinto motivo relativo alla carenza ad affermare che il psicologico del reato è generico e aspecifico in quanto si limita del delitto come "non ha certamente voluto far dipendere l'esistenza Leogrande conseguenza della propria azione". duole della mancata applicazione della 4. Quanto al quinto motivo, la difesa si causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Va ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo ad opera (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche dell'art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete. Scrive la Corte che il comportamento penalmente rilevante tenuto dall'imputato, non può considerarsi di particolare tenuità atteso non solo il numero non certo irrilevante delle dosi ricavabili (118) ma la precedente condanna per un fatto specifico posto in essere un paio di mesi dopo i fatti per cui è processo.
5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile