Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15588/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15588/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Santovito's appeal against the reduced sentence inadmissible. Santovito argued procedural violations and requested a substitute penalty, but the Court found his complaints merely repeated those from the appellate stage without new argumentation. The court ruled that since the lower court's reasoning was logical and addressed all evidence, the appeal could not be examined on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 2 lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 2 lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates issues already examined in the appellate judgment without presenting new arguments or a critical re-evaluation of the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of new arguments reiteration of grievances substitute penalty request factual findings review prove acquisite tramite sorveglianza deposizione inattendibile accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2 lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 2 lett. c) c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
La Corte di cassazione hà avuto, infatti, modo di affermare che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art.
Art. 545 bis cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di pena sostitutiva ex art. 545 bis cod.
art. 545 bis cod. proc. pen
La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di pena sostitutiva ex art. 545 bis cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024. Tornese, Rv. 286031 - 01
pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024. Tornese, Rv. 286031 - 01).
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che in forza della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, del versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOVITO MARCO nato a TORINO il 31/10/1971 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Marco Santovito ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino che ha ridotto la pena a lui inflitta, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale di Torino, in relazione ai reati di cui agli artt. 189 commi 6 e 7 d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285 e 590 bis cod. pen. commesso in Torino il 19 dicembre 2019. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione "ai mezzi probatori" nonché in merito alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile in quanto il ricorrente, non senza richiamare censure in fatto non proponibili dinanzi a questa Corte di legittimità, si limita a riprodurre le medesime questioni già devolute con l'atto di appello che sono state oggetto di puntuale disamina e disattese con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze istruttorie, peraltro, non sottoposte a critica argomentata. 2.1. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

La Corte, nel caso in esame, dopo avere messo in evidenza che non era posto in discussione che il ricorrente abbia investito il ciclista e che non si sia fermato per prestare soccorso né che il ciclista abbia riportato le lesioni indicate nel capo di imputazione, ha evidenziato l'infondatezza delle censure difensive teste a svalutare le testimonianze dei due testimoni oculari che hanno descritto il caricamento del ciclista sul cofano e l'allontanamento del ricorrente dopo l'investimento. Ha poi valutato la ricostruzione operata dal CT e sottoposto a vaglio critico le dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Con la motivazione in esame la difesa non si confronta limitandosi a reiterare gli argomenti spesi con l'atto di gravame senza una adeguata critica argomentata. 2.2. Del pari inammissibile il secondo motivo. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta di pena sostitutiva ex art. 545 bis cod. proc. pen. ponendo l'accento sul "pessimo contegno processuale" e i gravi precedenti penali riportati dall'imputato il quale ha già usufruito per due volte della sospensione condizionale della pena, ed è stato disposto nei suoi confronti l'affidamento in prova ai servizi sociali in relazione ad un furto la cui pena è stata interamente scontata in carcere.

Sulla scorta della mancata efficacia deterrente sortita dalle precedenti condanne la Corte ha ritenuto di formulare una prognosi negativa in merito al rispetto, da parte del ricorrente, delle prescrizioni cui sarebbe stato assoggettato in caso di applicazione della pena sostitutiva richiesta. In definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto che la complessiva gravità del fatto (il ricorrente circolava alla guida dell'auto con patente revocata e dopo il sinistro fuggiva senza prestare soccorso) non inducesse a ritenere che le pene sostitutive realizzassero la medesima efficacia afflittiva e rieducativa di quelle principali.

Tale giudizio risponde a quello che è imposto al giudice del merito. La Corte di cassazione hà avuto, infatti, modo di affermare che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024. Tornese, Rv. 286031 - 01).

3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che in forza della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, del versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La residen