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Ordinanza — n. 15586/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism where pardoned crimes still count for repeat offense liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15586/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of aggravated recidivism against the defendant. The defense argued that several prior convictions were extinguished by probation success, home detention, or amnesty, yet the appellate court confirmed the conviction based on specific prior records. The court ruled that while depenalization and successful probation erase penalties, amnesty and home detention do not remove the legal consequences of the original sentence regarding recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 63 c.p.; Art. 14 c.p.: While amnesty extinguishes the penalty but not the recidivism effect, and successful probation or home detention does not eliminate criminal record relevance for repeat offenses, the court must assess all prior convictions as they legally stand.

Parole chiave

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recidiva reiterata indulto penale affidamento in prova depenalizzazione reato detenzione domiciliare estinzione pena pericolosità sociale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 63 c.p.
Art. 14 c.p.
Art. 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
Ancora, l'imputato ha espiato le condanne sub 9) e 10) del casellario mediante affidamento in prova ai servizi sociali e in regime di cui all'art. 47 o.p.
Art. 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354
Ancora, l'imputato ha espiato le condanne sub 9) e 10) del casellario mediante affidamento in prova ai servizi sociali e in regime di cui all'art. 47 o.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20203 del 30/03/2023
Se è vero che in tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie oggetto di abolitio criminis in quanto l'abrogazione del reato, come la depenalizzazione, determina l'eliminazione di oggi effetto penale connesso alla condanna medesima (Sez. 1, n. 20203 del 30/03/2023, Rv.
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marciano
284823 - 01) e che l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marciano, Rv.
Sez. 2 n. 34147 del 30/04/2015
Sez. 6 n. 7508 del 30/01/2013
354 non prevedono che ad esso consegua l'estinzione della pena e degli effetti penali, né sono suscettibili di essere interpretati in tal senso» (Sez. 6 n. 7508 del 30/01/2013, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI MASSIMO nato a TORINO il 22/02/1963 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; letta la memoria depositata dall'avv. BARBARA BARONI del foro di GENOVA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Massimo Arcuri ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 1 ottobre 2024 con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale locale in relazione a distinte ipotesi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Rilevato che con il ricorso si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione circa la declaratoria di estinzione della pena e della sua rilevanza ai fini della esclusione della recidiva reiterata. Assume la difesa che dal certificato del casellario risultano tre declaratorie di estinzione della pena elencate nel certificato del casellario per esito positivo della messa alla prova; inoltre non possono essere oggetto di valutazione, ai fini della sussistenza della recidiva fatti successivi a quelli oggetto del presente processo che risalgono al 2015.

Ancora, l'imputato ha espiato le condanne sub 9) e 10) del casellario mediante affidamento in prova ai servizi sociali e in regime di cui all'art. 47 o.p. la condanna sub 12). Inoltre, le condanne sub 6) e 7) sono state espiate in regime di detenzione domiciliare mentre quella sub 5) si riferisce ad un fatto commesso nel 1991, e anche in questo caso la pena è stata espiata mediante affidamento in prova ai servizi sociali. Le condanne sub 3) e 4) si riferiscono a reati depenalizzati mentre quelle sub 1) e 2) risalenti al 1987 sono coperte da indulto.

Dalla lettura del certificato penale si evince, dunque, che la recidiva reiterata contestata per un fatto del maggio 2015 riguarda due sentenze per fatti commessi nel 1987 e due sentenze per fatti commessi nel 2003 3. Il ricorso è inammissibile. Si duole il ricorrente che il Tribunale non ha escluso la recidiva con la seguente motivazione «La recidiva, attesi i numerosissimi e specifici precedenti, non può essere disapplicata essendo i reati commessi emblematici di una rinnovata pericolosità sociale". Che poi la sentenza del grado di appello, nel confermare il giudizio espresso si sia così espresso «la decisione del primo giudice di non disapplicare la recidiva contestata all'imputato è corretta e va confermata in considerazione dei numerosi precedenti penali anche specifici a suo carico».

Va innanzitutto chiarito che la Corte, contrariamente a quanto assume la difesa non ha tenuto conto ai fini della recidiva della condanna del 2022 ma ne ha tratto argomento per affermare che proprio il fatto commesso nel 2022 sarebbe dimostrativo della circostanza che "le precarie condizioni di salute, invocate dall'appellante a fondamento della domanda di disapplicazione della recidiva, non gli impediscono di continuare a delinquere". Quanto poi alle condanne riportate e alle quali hanno fatto riferimento tanto il primo giudice quanto la Corte va rilevato quanto segue.

Se è vero che in tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie oggetto di abolitio criminis in quanto l'abrogazione del reato, come la depenalizzazione, determina l'eliminazione di oggi effetto penale connesso alla condanna medesima (Sez. 1, n. 20203 del 30/03/2023, Rv. 284823 - 01) e che l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marciano, Rv. 25L688 - 01) è del pari vero che «l'indulto se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva che può quindi esser contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definite, sia stata condonata» (Sez. 2 n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264629 -01).

E' stato inoltre precisato che «L'esito positivo della detenzione domiciliare non esclude la rilevanza della relativa condanna ai fini della applicazione della recidiva in quanto gli artt. 47 ter e 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 non prevedono che ad esso consegua l'estinzione della pena e degli effetti penali, né sono suscettibili di essere interpretati in tal senso» (Sez. 6 n. 7508 del 30/01/2013, Rv. 255126 - 01). Da quanto detto discende che il motivo non si confronta realmente con la motivazione relativa ai molteplici precedenti penali annoverati dall'imputato che, come si è visto, non erano certo tutti estinti per depenalizzazione o esito positivo della messa alla prova.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 r.---- i La Ccs1gIiera