Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15583/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against first-instance sentencing for minor offenses due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Mouad Boustta and Issam Gouzoul inadmissible without formalities. The appellants challenged the first-instance court's application of sentencing provisions for minor crimes committed in Verona, arguing defects in the reasoning regarding non-punishability. The court rejected these arguments as they did not fall within the specific categories of admissible grounds for appeal under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if the grounds cited do not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal inadmissible grounds sentencing review minor offenses procedural defect motivi di cassazione motivi validi motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
è inammissibile, in quanto non rientra fra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
art. 444 cod. proc. pen
Sono stati proposti separati ricorsi nell'interesse di Mouad Boustta e di Issam Gouzoul avverso la sentenza del Tribunale di Verona emessa in data 1 febbraio 2025 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che le censura, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUSSETTA MOUAD nato il 17/08/2001 GOUZOUL ISSAM nato il 22/05/2003 avverso la sentenza del 01/02/2025 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sono stati proposti separati ricorsi nell'interesse di Mouad Boustta e di Issam Gouzoul avverso la sentenza del Tribunale di Verona emessa in data 1 febbraio 2025 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Verona il 31 gennaio 2025.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Rilevato che le censura, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, in quanto non rientra fra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci