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Ordinanza — n. 15582/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for non-exhaustion of factual review and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15582/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding lack of acquittal, mitigating circumstances, and excessive punishment. The defense argued for a re-evaluation of facts and sentencing, but the court emphasized that appellate judges cannot re-examine factual elements or adopt new factual parameters. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 396 c.p.p.: The court of cassation cannot re-examine the factual elements established by the lower court or adopt new factual parameters, and appeals challenging the appropriateness of the sentence must directly address the legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

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appellate review limits drug trafficking conviction recidivism exclusion sentencing proportionality factual re-evaluation ban imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 396 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Nel primo caso la Corte ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
D.P.R. n. 309/1990
1 e 5 d.P.R. n. 309/1990 commessi il 16 maggio 2016, con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.
art. 133 cod. pen
Nel primo caso la Corte ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELENTANO PASQUALE nato a NAPOLI il 22/05/1974 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pasquale Celentano ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 3 ottobre 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 73, co. 1 e 5 d.P.R. n. 309/1990 commessi il 16 maggio 2016, con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.

2. Rilevato che con i tre motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento:

a) alla mancata assoluzione dell'imputato;

b) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva;

c) alla eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo con il quale la difesa lamenta la mancata assoluzione dell'imputato va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello. La Corte, invero, non ha mancato di evidenziare che quanto alla cocaina detenuta già pronta in singola dose la stessa è stata rinvenuta in occasione della cessione di cui al capo a) della rubrica; che la suddivisione in singole dosi della droga rinvenuta nella sua disponibilità non era giustificata dall'argomento addotto secondo cui la stessa serviva per festeggiare il compleanno atteso che l'arresto è avvenuto il 16 maggio e il compleanno di ricorrente sarebbe stato sei giorni dopo e che non era spiegabile il fatto che la portasse al seguito, insieme ad una rilevante somma di denaro peraltro in banconote di piccolo taglio.

Che la destinazione illecita dell'hashish era poi giustificata dal rinvenimento del foglietto manoscritto contenente una rudimentale contabilità cui l'imputato non forniva una giustificazione alternativa. Con tali argomenti spesi dalla Corte territoriale il ricorrente non si è affatto confrontato. 3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva in quanto non attacca gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale.

Nel primo caso la Corte ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), escludendo la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento. Quanto alla recidiva la maggiore pericolosità del reo, che ha giustificato l'applicazione della recidiva, si desume dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità dell'imputato, evidenziando che lo stesso ha commesso gli episodi oggetto del presente processo pur dopo avere scontato la pena per una delle plurime condanne riportate in materia di stupefacenti. 3.2.

Del pari inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio perché come evidenziato dalla Corte, la stessa è stata determinata alla circostanza che si trattava di droga pesante, che una delle cessioni era stata operata alla presenza della sorella e di un bambino e che si trattava di attività non occasionale e fonte di reddito in assenza di attività lecita. La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che nel caso di specie non fossero emersi motivi per mitigare il trattamento sanzionatorio.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La Con e a est. La P esidente Maria Do F anti DE9OSITATA