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Ordinanza — n. 15581/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on drunk driving conviction citing procedural validity and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15581/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the nullity of the blood alcohol test due to missing signatures and the erroneous application of non-prosecution grounds. The court affirmed that the police report was validly executed with the necessary consents and that the lower court correctly exercised its discretion in assessing the severity of the offense based on the high level of intoxication and danger caused. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 186, co. 1 e 2, lett. c) e 2- sexies, d.lgs. 285/1992; Art. 131 bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the discretionary assessment of criminal liability or sentencing severity under Article 133 of the Penal Code unless the lower court's reasoning is lacking or manifestly illogical, and procedural defects in police reports are cured if the suspect was informed of rights and consented.

Parole chiave

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drunk driving conviction procedural nullity blood alcohol test non-prosecution grounds sentencing discretion police report validity Cassa delle Ammende irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 186, co. 1 e 2, lett. c) e 2- sexies, d.lgs. 285/1992
Art. 131 bis cod. pen.
Con il secondo motivo la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
Va rammentato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLONI CHRISTIAN nato a PARMA il 02/06/1974 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Christian Cartoni ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16 novembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Parma in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 1 e 2, lett.

c) e 2- sexies, d.lgs. 285/1992, commesso in Parma il 22 ottobre 2021.

2. Il ricorso proposto è affidato a due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e in particolare la nullità dell'accertamento dello stato di ebbrezza poiché il tasso alcolemico è stato accertato mediante prelievo ematico e il verbale non è integralmente compilato mancando la firma del ricorrente nello spazio relativo all'avviso all'interessato "della facoltà di farsi assistere dal difensore" e nella parte relativa alla raccolta del consenso informato vi è solo la firma dell'operatore dell'Azienda ospedaliera e non anche dell'Ufficiale di P.G. Con il secondo motivo la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.

3. Il ricorso, meramente reiterativo dei motivi di gravame, non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha già replicato alle suddette allegazioni difensive rilevando che gli esiti delle analisi sono utilizzabili dato che l'interessato è stato informato del diritto di essere assistito da un difensore e ha espresso il consenso agli accertamenti come risulta dalla sottoscrizione in calce al verbale di accertamenti sanitari del NORM Aliquota Radiomobile di Parma. Ha, inoltre, spiegato la Corte territoriale che tutti gli atti di polizia giudiziaria sono stati sottoscritti dal pubblico ufficiale che li ha redatti, compreso il verbale di accertamenti urgenti che riporta la firma dell'operante nella richiesta all'autorità sanitaria.

4. Del pari inammissibile il motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Va rammentato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete ponendo l'accento sull'elevato grado di alterazione alcolica e del conseguente intenso pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada oltre che dello stesso ricorrente che ha riportato lesioni a causa dell'uscita dalla carreggiata e dal ribaltamento dell'auto.

Che detta motivazione che non si presta ad essere censurata in questa sede.

5. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La C n Igliera est. La President Mari sa rena D