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Ordinanza — n. 15578/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing increases for satellite crimes violated Supreme Court guidelines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zalila Heni inadmissible due to manifestly unfounded and non-specific arguments regarding sentencing increases. The appellant claimed the lower court failed to properly follow Supreme Court directives on satellite crimes, but the Court found the appellate decision logically sound and legally correct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The Court of Cassazione holds that while specific motivation for sentencing increases on satellite crimes is required, this obligation is mitigated when the increase remains within reasonable limits and does not exceed the average applicable penalty, allowing the appellate court to rely on general adequacy and congruity.

Parole chiave

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sentencing increases satellite crimes specific motivation appeal inadmissibility procedural costs Corte di Cassazione continuzione reati asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 81 c.p.
Art. 337 cod. pen.
Il ricorrente aveva formulato un motivo di appello con cui lamentava l'ecces- sività dell'aumento per la continuazione con il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (oggetto di un'altra condanna a mesi 5 e gg.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 337 cod. pen
Il ricorrente aveva formulato un motivo di appello con cui lamentava l'ecces- sività dell'aumento per la continuazione con il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
articolo 81 cod. pen
riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli
282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, ManganellI, in motivazione, Rv.
Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile
283212 - 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALILA HENI (CUI 0505P87) nato il 14/03/2001 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4634/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Zalila Heni alias Fehri Wassim ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione agli aumenti per la continuazione con i c.d. reati satellite, che non rispetterebbe il dictum di S.U. n. 47127/2021. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Il ricorrente aveva formulato un motivo di appello con cui lamentava l'ecces- sività dell'aumento per la continuazione con il reato di cui all'art. 337 cod. pen. (oggetto di un'altra condanna a mesi 5 e gg. 10 di reclusione) Ebbene, rispondendo a tale motivo, la Corte territoriale ha dato atto di rite- nere che l'aumento in questione appare congruo tenuto conto del numero e della rilevanza delle condotte, nonché delle condizioni soggettive dell'imputato.

Inoltre, non avendo il primo giudice quantificato l'aumento per ciascun reato, vi ha provveduto la Corte territoriale nei termini che seguono: mesi 2 e giorni 10 per il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente; giorni 20 per la con- travvenzione al fvo; giorni 10 per ciascuna delle residue contravvenzioni, e così complessivamente mesi 3 e giorni 20. Si tratta, come si vede, di aumenti del tutto contenutoi e, pertanto, diversa- mente da quanto opina il ricorrente sono pienamente rispettosi della giurispru- denza di questa Corte di legittimità.

In particolare è stato operato un buon governo delle puntualizzazioni fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, Pizzone e altro, nella parte in cui si precisa che l'obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. E' stato, infatti, in più occa- sioni affermato, dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, che:

«il giudice, ove N. 4634/2025 R.G. riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. nel determi- nare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivave l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e suffi- ciente che la motivazione dell'entità dell'aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti dall'articolo 81 del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (si vedano Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, ManganellI, in motivazione, Rv. 283212 - 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361 - 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio che impone in generale un obbligo di spe- cifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione„ ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento medesimo).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore