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Ordinanza — n. 15575/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to preclusive effect of plea bargain on jurisdictional objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15575/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance settlement sentence regarding territorial jurisdiction, arguing a violation of law and lack of reasoning. The Court ruled that the plea bargain mechanism precludes re-litigation of waived issues, including territorial competence, in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The plea bargain procedure in the second instance creates preclusive effects that bar the filing of cassation appeals regarding waived grounds, such as territorial incompetence, which the parties have renounced.

Parole chiave

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plea bargain appeal territorial incompetence preclusive effect waived grounds inadmissible appeal impugnazione di decisioni amministrative decisione incidentale impugnabile diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Law 23.6.2017 n. 103
art. 599bis cod. proc. pen
L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato
e, altresì, a vizi attinenti alla de- terminazione della pena che non si siano trasfusi nena illegalità della sanzione in- flitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;
Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe
Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez.
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina
35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
285628 - 02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
(così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro
Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini
(Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv.
Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri
Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro
231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv.
Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli
238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv.
Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro
240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri
241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv.
Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri
243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGONE ANTONIO nato a CUTRO il 08/03/1952 avverso la sentenza del 28n6/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdate_av3.46o--allaparti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 4580/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Antonio Mangone ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e vi- zio di motivazione in ordine alla dedotta incompetenza territoriale per il reato di cui al capo L2 in favore del Tribunale di Crotone. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corte di legittimità ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla de- terminazione della pena che non si siano trasfusi nena illegalità della sanzione in- flitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;

Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024, Pepe; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pro- nuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a que- stioni, anche rilevabili d'ufficio, come quella dell'incompetenza territoriale che viene riproposta in questa sede, alle quali l'interessato abbia rinunciato in fun- zione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciu- to alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudi- zio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazio- ne. (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in ap- plicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto N. 4580/2025 R.G. inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateral- mente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non icorre nel caso di specie. Costituisce, peraltro, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 4580/2025 R.G

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in f