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Ordinanza — n. 15571/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking leniency due to lack of specificity and failure to meet minimal criminal harm criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15571/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Carrubba, Iacono, and Sgandurra inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specific arguments. The court affirmed that the lower court correctly applied the law, finding the defendants' conduct did not qualify as a minor offense under Article 73, Section 5 of the Drug Trafficking Law. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; In drug trafficking cases, the minor offense provision applies only when the conduct demonstrates minimal criminal harm, requiring a comprehensive assessment of qualitative and quantitative factors where a single negative indicator can preclude leniency.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense Article 73 Section 5 minimal criminal harm comprehensive assessment inadmissible appeal procedural costs statutory interpretation gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co.
Art. 2, D.L. n. 146 del 2013
309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L.
Legge n. 10 del 2014
in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n.
Legge 16.5.2014 n. 79
10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n.
D.L. n. 36 del 2014
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. U. n. 35737 del 24/06/2010, Rico
Sez. U. n. 17 del 21/06/2000, Primavera
Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani
anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv.
Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco
Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv.
Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARRUBBA SALVATORE nato a SIRACUSA il 26/08/1980 IACONO SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 06/08/1991 SGANDURRA CHRISTOPHER nato a SIRACUSA il 10/11/1985 avverso la sentenza del 15/ 11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4504/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Carrubba, Sebastiano Iacono e Christopher Sgandurra ricorrono, con unico atto a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato acco- glimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. I ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sia con riferimento alle modalità della condotta, che consentono di ritenerla svolta con professionalità, e per il grado di organizzazione, sia per il non modesto dato ponderale e la diversa tipologia delle sostanze).

3. La sentenza de quq, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame N. 4504/2025 R.G. per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitative delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). Va anche evidenziato che, seppure è stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno rico- nosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'ac- certamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento comples- sivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo