Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal and factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bernardo Arcuri inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specificity. The appellant argued that the Court of Appeal's reasoning was illogical and insufficiently motivated regarding his guilt, but the court found his claims generic and devoid of concrete legal or factual support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to a lack of specificity, failing to articulate specific legal requests supported by reasons of law and facts or to critically analyze the arguments of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI BERNARDO nato a CROTONE il 09/03/1961 avverso la sentenza del 03/1)7/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; 92f11 N. 4410/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Bernardo Arcuri ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo manifesta illogicità della motiva- zione in punto di affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente idfondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Scrive il ricorrente: «La Corte d'Appello di Catanzaro, nel confermare la sen- tenza emessa in primo grado ha seguito un iter logico-argomentativo censurabile, sia sotto il profilo della consequenzialità tra esame dei magri elementi probatori e valutazioni della colpevolezza, sia sotto il profilo della correttezza del ragiona- mento, che, pur apparentemente coerente, risulta in realtà ingannevole sin dalle premesse.
Il Giudice di secondo grado nel provvedimento giurisdizionale emanato ha addotto delle argomentazioni a dimostrazione della fondatezza del suo convin- cimento, prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dal ricorrente con i motivi d'appello. Ne deriva che la motivazione, già assai scarna sul piano logico argomentativo, risulta del tutto inadeguata a spiegare il motivo per il quale si è scelto di operare una conferma della decisione adottata in primo grado. La decisione del primo giudice, risulta così confermata, ma senza sostegno motivazionale, ed anzi, ripropone una pedissequa lettura della sentenza di primo grado».
Emerge ictu ocu/i che i motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle ar- gomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto 3.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 4410/2025 R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- men