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Ordinanza — n. 15565/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15565/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Chahhoum Hicham inadmissible for failing to meet the strict requirements of Article 360 of the Code of Criminal Procedure. The appellant raised generic complaints regarding the application of Article 131-bis and sentencing, which the court found to be mere repetitions of arguments already thoroughly analyzed and rejected by the Court of Appeal of Catanzaro. Consequently, the lower court's decision was upheld as legally sound and logically consistent, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: Appeals based on generic grounds that reproduce merits already decided without specific legal critique are inadmissible, and the court must evaluate non-habitual conduct and culpability separately from mere quantity of drugs to determine non-punishment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishment cause drug quantity procedural costs accusa penale altri capi d'accusa azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Chahhoum Hicham ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo erronea applicazione della legge in relazione alla man- cata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
pen.; er- ronea applicazione dell'art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
Al di là dei richiamo, ultroneo e non valorizzabile a tal fine, ai precedenti penali dell'imputato la Corte calabrese ha operato nel solco del consolidato orien- tamento secondo cui la lieve entità del reato ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e la particolare tenuità del fatto ex art.
art. 131-bis cod. pen
Chahhoum Hicham ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo erronea applicazione della legge in relazione alla man- cata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art.
art. 99 cod. pen
pen.; mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.; er- ronea applicazione dell'art.
art. 133 cod. pen
pen.; er- ronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Al di là dei richiamo, ultroneo e non valorizzabile a tal fine, ai precedenti penali dell'imputato la Corte calabrese ha operato nel solco del consolidato orien- tamento secondo cui la lieve entità del reato ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e la particolare tenuità del fatto ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 18155 del 16/04/2021, Diop
Sez. 3 n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv.
Sez. Un. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHHOUM HICHAM nato il 19/09/1981 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta d& Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4392/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Chahhoum Hicham ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo erronea applicazione della legge in relazione alla man- cata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.; er- ronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Chiede, pertanto; annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione, del tutto generici ed aspecifici, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Gli stessi afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello di Catanzaro che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. La Corte territoriale ha già argomentetamente confutato - con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto - la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbero i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti motivatamente conto degli elementi ostativi a concedere la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. In primo luogo, è stata presa in considerazione la circostanza della modalità di occultamento della sostanza in un luogo pubblico; in secondo luogo, il rinveni- mento del bilancino di precisione, indice della intensità del dolo del ricorrente; in terzo luogo, sono stati valorizzati i plurimi carichi pendenti dai quali si può desu- mere la pericolosità derivante dal reato in contestazione.

Al di là dei richiamo, ultroneo e non valorizzabile a tal fine, ai precedenti penali dell'imputato la Corte calabrese ha operato nel solco del consolidato orien- tamento secondo cui la lieve entità del reato ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e la particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. sono due fattispecie diffe- renti e l'applicazione della prima non implica quella della seconda. Ciò perché si tratta di fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, N. 4392/2025 R.G. le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle so- stanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pe- ricolo, nonché il carattere non abituale della condotta (cfr.

Sez. 3 n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572-01). La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 2.2. Manifestamente infondate sono anche le doglianze in punto di ritenuta recidiva, avendo la Corte valutato, ai fini della ritenuta pericolosità sociale, la pre- senza, oltre che di precedenti penali, anche quella di precedenti giudiziari.

I giudici del gravarne del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. 2.3. Anche la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor