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Ordinanza — n. 15563/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive penalty and lack of generic mitigating circumstances due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Roberto Fantini inadmissible, rejecting claims regarding excessive sentencing and the absence of generic mitigating circumstances. The appellate court had already thoroughly evaluated these arguments, finding the penalty proportionate to the drug quantity and the defendant's negative personality profile. Consequently, the Supreme Court ruled that the lower court's decision was legally sound and immune from review under the principle of procedural economy.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: Appeals challenging the severity of a penalty or the extent of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court has already adequately examined and rejected such arguments with logical reasoning.

Parole chiave

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procedural inadmissibility excessive penalty generic mitigating circumstances procedural economy sentencing discretion drug trafficking appeal review esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis c.p.
Con tutta evidenza, non v'è alcuna violazione di legge nell'effettuare una ri- duzione della pena ex art. 62 bis c.p. in misura inferiore ad 1/3.N.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 62 bis c.p
Con tutta evidenza, non v'è alcuna violazione di legge nell'effettuare una ri- duzione della pena ex art. 62 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTINI ROBERTO nato a RIMINI il 27/06/1975 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 4319/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Fantini Roberto ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale ri- spetto all'eccessività della pena inflitta e rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 21 marzo 2025 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. Ro- mana Perin nell'interesse di Fantini Roberto che ha ulteriormente sviluppato i mo- tivi proposti chiedendo la riassegnazione del fascicolo alla sezione ordinaria e in- sistendo per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Gli stessi, altresì, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difen- sive Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello di Milano che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento im- pugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Si ricorda in sentenza che il difensore contestava in quella sede l'eccessivo e immotivato rigore della pena inflitta, a tal fine richiamando: la quantità dello stu- pefacente detenuto, tutto sommato limitata; il mancato espletamento di analisi chimico-tossicologiche sullo stupefacente sequestrato, dal momento che risultava essere stato effettuato solo il narcotest, non idoneo ad accertare la reale quantità e qualità della sostanza; la lontananza nel tempo dell'unico precedente penale gravante sull'imputato; e, infine, la documentata disintossicazione dell'imputato.

Ebbene, nel confutare tali argomentazioni i giudici del gravame del merito, hanno dato conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, che la pena appare senz'altro congrua, in quanto proporzionata per un verso alla N. 4319/2025 R.G. tipologia e alla quantità dello stupefacente illecitamente detenuto dall'imputato (si tratta - come s'è visto della detenzione, pacificamente finalizzata allo spaccio, di oltre 50 grammi di una droga pesante qual è la cocaina); per altro verso alle sub- dole modalità e circostanze della condotta detentiva, che è stata invero caratte- rizzata dalla richiesta di un passaggio automobilistico senza informare né il guida- tore né l'altro passeggero del trasporto di un cospicuo quantitativo di stupefa- cente; per altro verso ancora, infine, alla negativa personalità del reo, così come desumibile dal suo risalente ma specifico precedente.

Nel concludere per l'infondatezza del primo motivo d'appello, hanno poi os- servato, con specifico riferimento all'elemento della disintossicazione, che questo elemento è stato da loro stessi valorizzato per il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre per la determinazione della pena rimane fermo il contrapposto e negativo elemento - del quale anche il difensore dà espressamente conto a pag. 5 dell'atto d'appello - della mancata partecipazione del reo al programma terapeu- tico-riabilitativo per lui appositamente predisposto dal SERT.

L'onere motivatorio, pertanto, è pienamente adempiuto costituendo ius re- ceptum che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale as- solve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Ed invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli con- ferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cocL pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il che non è nel caso che ci occupa.

4. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso afferente alla man- cata massima riduzione per le generiche di cui la Corte territoriale dà conto nell'ambito dell'accoglimento di un motivo di appello in cui dà ampiamente conto di tutti gli elementi che, in positivo e in negativo, ha valutato per la dosimetria della pena. Con tutta evidenza, non v'è alcuna violazione di legge nell'effettuare una ri- duzione della pena ex art. 62 bis c.p. in misura inferiore ad 1/3.N. 4319/2025 R.G. Va ricordato in proposito il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'at- tenuante, anche attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; così sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, Urrata e altri, Rv. 211583).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil