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Ordinanza — n. 15562/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-deducible ground regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15562/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was non-deducible in this stage of proceedings. The appellant argued that the sentencing motivation was illogical, but the Court noted this issue had already been properly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the penalty's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the ground raised is non-deducible in this stage, particularly when it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without specific new analysis.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-deducible ground sentencing motivation review appellate court rejection procedural bar responsabilità penale responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Art. 73 c.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 81 c.p
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013
271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI MAROINE nato il 02/01/1996 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confer- mato la pronuncia emessa dal Gip del Tribunale di Pavia con la quale Maroine Issaoui, all'esito di giudizio abbreviato, veniva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 2 e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 per avere ceduto a terzi e tra questi a Primo Novaresi sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzio- natorio.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo- tivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il motivo sopra richiamato, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argo- menti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, lamentando, in ma- niera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza o illogicità della moti- vazione, di contro priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr.

Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). La Corte territoriale ha, infatti, confermato la congruità della pena applicata dal primo giudice, anche con riguardo agli aumenti operati ex art. 81 c.p., ade- guatamente motivando con riferimento alla pluralità e alle modalità delle condotte di cessione contestate, alla natura della sostanza stupefacente ceduta, nonché alla personalità dell'imputato. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Ser- ratore, Rv. 256197-01).3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in d