Cassation court dismisses appeal for tax evasion, rejecting non-prosecution plea due to high intent and income concealment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. The appellant argued for non-prosecution based on the minor nature of the offense, but the court found this claim unfounded given the deliberate concealment of business income. The decision relied on established precedent requiring a comprehensive assessment of the offender's specific conduct and subjective intent to determine the gravity of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The plea of non-prosecution for minor offense requires a complex evaluation of the specific factual circumstances, including the mode of conduct, degree of culpability, and extent of harm, rather than merely the typical legal elements.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI ANGELO nato a TERME VIGLIATORE il 04/09/1966 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha con- fermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 21 maggio 2024, con la quale Valenti Angelo è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
3. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto ripro- duttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar- gomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito dalla necessaria analisi critica degli argomenti posti alla base della decisione impugnata. La Corte territoriale, rigettando lo specifico motivo di gravame, ha motivato in modo logico e congruo il diniego della causa di non punibilità invocata, in ragione della gravità della condotta dell'imputato e della particolare intensità del dolo.
E' stato posto l'accento sulla circostanza che il ricorrente ha omesso di dichiarare redditi da lavoro di cui era certamente a conoscenza, trattandosi di somme da lui stesso percepite non già in via occasionale, ma nell'esercizio di un'attività impren- ditoriale da lui svolta in qualità di titolare della omonima ditta. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590 secondo cui «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gra- vità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente»). Va, peraltro, ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, co. 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli ele- menti di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti ri- levanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La C ialiera est. La P esidente Mar. Tesa Arena D tella F r n r! -