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Ordinanza — n. 15556/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain appeals are limited to specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15556/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the lower court failed to issue a separate acquittal judgment as required by Article 129. However, since the plea bargain was entered after August 3, 2017, only specific statutory grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality are permissible for cassation review. The court rejected the claim because the alleged procedural defect regarding the acquittal judgment does not fall within the restricted list of admissible grounds for appeals against plea bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, the correlation between request and judgment, legal qualification, and sentence legality, excluding procedural defects like the omission of a separate acquittal judgment.

Parole chiave

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plea bargain appeals cassation admissibility procedural defect acquittal judgment Code of Criminal Procedure delitto contro l'ambiente momento del reato registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 51 della L. 23.6.2017 n. 103
deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 1 comma 62 della L. 23.6.2017 n. 103
deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
1.Tancredi Maurizio ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANCREDI MAURIZIO nato a MESSINA il 23/02/1979 avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Tancredi Maurizio ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello — come avvenuto nel caso che ci occupa - attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La IPresidente a Mena r up DEPOSITATA Dorte Ferranti CA