Italian court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling specific recidivism applies despite lower sentence due to summary trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defendant argued that specific recidivism should not apply because the prior offense was a minor crime punished below the statutory minimum. The court rejected this, noting that the summary trial procedure and granted mitigating circumstances do not negate the finding of specific recidivism based on the defendant's criminal history and modus operandi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990: Specific recidivism applies when prior crimes demonstrate persistent criminal inclination, regardless of whether the new sentence falls below the statutory minimum if mitigating factors were applied in the summary trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KREM FOUAD nato il 23/02/1987 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 13 dicembre 2023, con la quale Fouad El Krem veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente era stato colto nella flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente e, condotto dinanzi al Tribunale, aveva definito la propria posizione processuale mediante il rito abbreviato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione dell'art. 99 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica e reiterata applicata dal giudice di prime cure e confermata dalla Corte di Appello. Lamenta in particolare la difesa la mancata esclusione della recidiva rispetto ad un delitto bagatellare che è stato punito con una pena inferiore al minimo edittale.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di ripro- vevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomen- tativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era già gravato da sei condanne, una per reati contro il patrimonio e le altre per reati in materia di stupefacenti e che «la natura specifica e la pluralità dei precedenti, le modalità della condotta accertata realizzata in zona di spaccio ... sono sintomo di una più marcata persistenza di stimoli crinninogeni e giustificano il riconoscimento in con- creto della recidiva».
Ha ulteriormente specificato la Corte territoriale che le pre- gresse condotte criminose sono indicative di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato, tale da rappresentare la prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, non scalfito dai moniti derivati dalle sentenze di condanna riportate. Con tutto questo argomentato la difesa non si confronta e si limita ad evocare il trattamento san- zionatorio inferiore al minimo edittale senza considerare che il processo è stato definito con le forme del giudizio abbreviato e che all'imputato sono state, tra l'altro, concesse le circostanze attenuanti generiche.3.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La 'si