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Ordinanza — n. 15553/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug possession, rejecting request to re-evaluate evidence on trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal drug possession. The appellant argued that the trial court failed to comprehensively evaluate evidence regarding trafficking intent and incorrectly classified the offense as minor. The court rejected these claims, stating that the cassation division lacks the power to re-evaluate facts or adopt new factual parameters distinct from those established by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 192, 530, comma 2, 533 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or adopt new factual parameters, limiting its review to verifying the correctness of the lower court's reasoning and the consistency of the evidence assessment.

Parole chiave

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cassation admissibility drug trafficking intent re-evaluation of evidence minor offense classification factual reconstruction powers tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 530, comma 2 c.p.p.
Art. 533, comma 2 c.p.p.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 14 giugno 2023, con la quale Elio Acri- man, all'esito di giudizio abbreviato, veniva condannato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 14 giugno 2023, con la quale Elio Acri- man, all'esito di giudizio abbreviato, veniva condannato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
art. 73 d.p.r. n. 309/1990
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 14 giugno 2023, con la quale Elio Acri- man, all'esito di giudizio abbreviato, veniva condannato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006
265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013
309 del 1990 se da soli non costituiscono prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, possono co- munque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro, Rv.
Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013
Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv.
Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018
Sez. U. n. 35737 del 24/06/2010
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000
247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACRIMAN ELIO nato a ROMA il 27/01/1969 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; letti i motivi nuovi depositati dall'avv. Federica Pugliese del foro di Roma. r

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confer- mato la pronuncia del Tribunale locale del 14 giugno 2023, con la quale Elio Acri- man, all'esito di giudizio abbreviato, veniva condannato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto, occultato all'interno della propria autovettura, un panetto di sostanza cocaina del peso di gr. 1.100 dal quale era possibile ricavare 4.913 dosi singole medie.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi: con il primo si deduce vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 e 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello affermato la configurabilità del reato di illecita deten- zione ai fini di spaccio ex art. 73 d.p.r. n. 309/1990 in difetto di una valutazione complessiva di tutte le emergenze processuali dato che non vi erano elementi idonei a ritenere la sostanza destinata allo spaccio; con il secondo si lamenta vio- lazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Entrambi i motivi di censura, si risolvono in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sinda- cato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, invece, correttamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagg. 2-3 del provvedimento impugnato).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi- gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La sentenza impugnata si colloca nell'alveo del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale il dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento del limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da soli non costituiscono prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, possono co- munque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro, Rv. 255726;

Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). La Corte territoriale, infatti, con argomentazione immune da censure, ha ritenuto che la quantità di droga rinvenuta (pari a 1,100 kg di cocaina) e il numero di dosi medie ricavabili dal principio attivo contenuto, risultate pari a 4913, unita- mente alle modalità di occultamento (al di sotto di due matasse di fili elettrici) all'interno dell'autovettura dell'imputato, fossero elementi del tutto incompatibili con una finalità meramente personale della detenzione, nonché, evidentemente, con la configurabilità di un'ipotesi delittuosa di lieve entità.

E' noto che in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R., n. 309 del 1990- anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.05.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il de- creto-legge 20.3.2014 n. 36- può essere riconosciuta solo nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, mo- dalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativa- mente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudi- zio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U., n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

4. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Deciso