Cassation appeal dismissed as inadmissible because the incompatibility ground does not fit the limited cassation reasons for plea bargaining sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial judge was incompatible after rejecting a prior plea offer, but the prosecution and defendant had already filed their cassation requests. The court ruled that only specific grounds, such as errors in legal qualification or the expression of the defendant's will, are permissible for cassation regarding plea bargaining sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargaining sentence is admissible only for reasons concerning the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding grounds regarding the judge's subsequent incompatibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRERA FABIO nato a NAPOLI il 14/06/1979 avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI4at-e-avvi-se-aite-p-artr; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 3973/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Fabio Correra ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in quanto il patteggiamento è stato accolto da giudice ormai incompatibile, in ragione del ri- getto da parte dello stesso di una precedente istanza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione deiia pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente alla incompatibilità nel pronunciarsi di giudice ormai incompatibile per aver rigettato una precedente richiesta.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così