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Ordinanza — n. 15548/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper signature and non-qualifiable penalty grounds post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15548/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellant personally signed the petition after August 3, 2017, violating the requirement that only registered defense attorneys sign such appeals. Furthermore, the appeal raised grounds regarding the severity of the penalty, which are no longer admissible for appeals against sentencing applications under the new law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, L. 23.6.2017 n. 103: Appeals for cassation against sentencing applications must be signed by registered defense attorneys and can only be based on specific grounds such as the expression of the defendant's will or legal error, excluding arguments regarding the severity of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility improper signature requirement sentencing application appeal penalty severity grounds criminal procedure reform azione intesa alla dichiarazione di responsabilità corresponsabilità della vittima azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1, comma 62, L. 23.6.2017 n. 103
deducendo inosservanza ed erronea applica- zione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione agli effetti della pena ex art. 133 cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
deducendo inosservanza ed erronea applica- zione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione agli effetti della pena ex art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIO MARCO nato a CECCANO il 18/11/1988 avverso la sentenza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di ROMAclat~so-alte-pa-Ft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 3829/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Di Mario Marco ricorre a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo inosservanza ed erronea applica- zione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione agli effetti della pena ex art. 133 cod. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

3. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Peraltro, a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la motivazione sulla dosimetria della pena che si ritenga eccessiva.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissib;le il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle T ammende. Così deciso in Roma il 08