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Ordinanza — n. 15545/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15545/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15545/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI ANTONINO nato a MARSALA il 31/01/1968 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Antonino Occhipinti, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione ai fini della concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15545/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis c.p., non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena decisione incidentale impugnabile eccezione di incostituzionalità cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI ANTONINO nato a MARSALA il 31/01/1968 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Antonino Occhipinti, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione ai fini della concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla sentenza impugnata. In essa, a fronte del rilievo difensivo in base al quale il fatto commesso dal ricorrente sarebbe di particolare tenuità - poiché il coltello era occultato alla vista e l'automobile di cui aveva la materiale disponibilità l'imputato non era di sua proprietà -, si evidenzia che le caratteristiche del coltello (a scatto lungo 15 centimetri, con lama di 6,5 centimetri) sono state logicamente ritenute tali da escludere l'applicabilità della causa di non punibilità, posto che un'arma di tale specie ha un'indubbia potenzialità offensiva e, pertanto, non è tale da ridurre il disvalore insito nel contegno criminoso manifestato dal prevenuto, il quale nell'immediatezza del fatto non aveva fornito alcuna plausibile giustificazione sul rinvenimento di detto coltello all'interno dell'autovettura da lui condotta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 202